Il libro esamina le importanti novità che si sono avute a proposito della disciplina penale degli stupefacenti, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi. Tutto ha avuto origine dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità della legge “Fini-Giovanardi” del 2006 la quale aveva equiparato sotto il profilo sanzionatorio le droghe “leggere” a quelle “pesanti”, ripristinando la previgente disciplina abrogata. Problemi si sono posti soprattutto con riferimento agli effetti della declaratoria d’incostituzionalità di una norma penale “non incriminatrice”, poiché la sentenza n. 32/2014 ha annullato norme che disciplinavano il trattamento sanzionatorio e non già norme incriminatrici. Il sistema degli stupefacenti è stato inoltre profondamente innovato con la trasformazione della circostanza attenuante del “fatto di lieve entità” in ipotesi autonoma di reato. Il quadro normativo è stato poi modificato a seguito dell’emanazione del d.l. n. 36 del 2014 (che ha reintrodotto nelle tabelle le circa 500 droghe venute meno per effetto della sentenza n. 32/2014), e della l. n. 242 del 2016 che ha reso lecita la coltivazione della cannabis sativa. Il lavoro nella parte conclusiva analizza la normativa sovranazionale: la Convenzione sugli stupefacenti di New York del 1961, la Convenzione sulle sostanze psicotrope di Vienna del 1971, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di stupefacenti di Vienna del 1988 e la decisione-quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 2004. L’analisi ha permesso di verificare le limitazioni poste dagli atti internazionali al legislatore italiano, anche con riferimento all’eventuale legalizzazione dell’uso personale della cannabis
Norme incostituzionali e nuovo sistema degli stupefacenti / Gambardella, Marco. - (2019), pp. 1-366.
Norme incostituzionali e nuovo sistema degli stupefacenti
Marco Gambardella
2019
Abstract
Il libro esamina le importanti novità che si sono avute a proposito della disciplina penale degli stupefacenti, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi. Tutto ha avuto origine dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità della legge “Fini-Giovanardi” del 2006 la quale aveva equiparato sotto il profilo sanzionatorio le droghe “leggere” a quelle “pesanti”, ripristinando la previgente disciplina abrogata. Problemi si sono posti soprattutto con riferimento agli effetti della declaratoria d’incostituzionalità di una norma penale “non incriminatrice”, poiché la sentenza n. 32/2014 ha annullato norme che disciplinavano il trattamento sanzionatorio e non già norme incriminatrici. Il sistema degli stupefacenti è stato inoltre profondamente innovato con la trasformazione della circostanza attenuante del “fatto di lieve entità” in ipotesi autonoma di reato. Il quadro normativo è stato poi modificato a seguito dell’emanazione del d.l. n. 36 del 2014 (che ha reintrodotto nelle tabelle le circa 500 droghe venute meno per effetto della sentenza n. 32/2014), e della l. n. 242 del 2016 che ha reso lecita la coltivazione della cannabis sativa. Il lavoro nella parte conclusiva analizza la normativa sovranazionale: la Convenzione sugli stupefacenti di New York del 1961, la Convenzione sulle sostanze psicotrope di Vienna del 1971, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di stupefacenti di Vienna del 1988 e la decisione-quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 2004. L’analisi ha permesso di verificare le limitazioni poste dagli atti internazionali al legislatore italiano, anche con riferimento all’eventuale legalizzazione dell’uso personale della cannabisI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.